Divisione dei poteri e ruolo delle istituzioni di garanzia

Written by Luciano Violante Monday, 24 January 2011 13:20 Print

Il sistema politico italiano sembra orientarsi verso una “presidenzializzazione” in via di fatto fondata sul principio maggioritario, sull’indebolimento del Parlamento, sull’assenza di limiti alla volontà della maggioranza “eletta dal popolo”. Questo processo ha carattere prevalentemente oggettivo. Va perciò contrastato con misure di riforma che si inseriscano all’interno di una concezione della democrazia politica fondata sulla separazione dei poteri, sui limiti al principio di maggioranza, sulla effettiva responsabilità del governo di fronte al Parlamento, sul rispetto reciproco tra le istituzioni.

 

«Quantunque la nostra maestà sia sciolta da ogni legge, non si leva tuttavia essa al di sopra del giudizio della ragione, che è la madre del diritto». Con questa espressione Federico II di Svevia, premesso che la legittimazione della sua autorità non proveniva dalla legge, indicava nella ragione e nel diritto le frontiere entro le quali intendeva esercitare i propri poteri.[1] Da quell’epoca una complessa elaborazione politica, giuridica e filosofica, protratta per secoli, e tuttora oggetto di approfondite analisi, si è interrogata sul fondamento della legittimazione del potere politico e lo ha riconosciuto nel consenso della maggioranza dei cittadini. Le due grandi rivoluzioni della fine del Settecento, quella americana e quella francese, ebbero come conseguenza la traduzione del principio filosofico di maggioranza in termini politici e costituzionali.

In realtà la maggioranza dei cittadini che costituisce la fonte di legittimazione del potere politico è tale solo per convenzione. Nel passato per la ristrettezza del circuito dei titolari del diritto di elettorato attivo. Oggi perché il calcolo riguarda solo i votanti e non tiene conto degli astenuti.[2] Inoltre molte leggi elettorali, al fine di garantire la governabilità, sono costruite in modo da poter trasformare, se necessario, la miglior minoranza numerica in maggioranza politica. Così ad esempio il sistema dei collegi uninominali a turno unico in Gran Bretagna o a doppio turno in Francia; il sistema spagnolo, proporzionale su collegi ristretti e senza recupero dei resti; l’attuale sistema italiano fondato sul premio di maggioranza.

Un secondo passaggio delle riflessioni sui caratteri della democrazia ha riguardato i limiti del principio maggioritario. La preoccupazione era ed è tuttora quella di prevenire gli abusi delle maggioranze. I limiti al principio di maggioranza sono oggi costituiti dalla separazione dei poteri, da un nucleo di diritti fondamentali collocato fuori delle contese politiche, e che perciò «non può essere sottoposto al voto»,[3] da una magistratura indipendente, da un sindacato sulla conformità delle leggi alla Costituzione operato dalle Corti costituzionali.[4]

Si tratta di principi, diritti e istituzioni che integrano indissolubilmente la concezione di democrazia propria del mondo occidentale. Nel nostro ordinamento si aggiunge la posizione del presidente della Repubblica, anch’egli arbitro sottratto nelle sue decisioni al principio di maggioranza.

Nel nostro ordinamento i limiti del potere della maggioranza sono esplicitamente richiamati dall’articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, ma non costituisce un potere assoluto perché può essere esercitata solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Queste forme e questi limiti, attraverso il richiamo del secondo comma dell’articolo 1, sono parte integrante dell’ordinamento costituzionale.

Nella nostra vita politica quotidiana i limiti del principio di maggioranza non hanno vita facile per via di una interpretazione populistica del fondamento del potere politico e di una tendenza alla presidenzializzazione della forma di governo.

L’interpretazione populistica del fondamento del potere politico consiste nel richiamo ripetuto e costante alla volontà del popolo per come essa è interpretata dall’autorità politica.

La presidenzializzazione è la tendenza a costruire nei fatti una forma di governo monocratica che, forzando le regole formali, senza abrogarle, concentra in via di fatto la massima parte delle decisioni politiche nelle mani del presidente del Consiglio.[5]

Nella cultura politica di una parte della attuale maggioranza è radicata l’idea di un’assolutezza del principio della sovranità popolare. Conseguentemente sono considerate “illegittima interferenza” le decisioni particolarmente sgradite che provengano da autorità estranee al principio di maggioranza. Come può, si sostiene da costoro, una Corte non eletta dal popolo cancellare una legge approvata da una maggioranza eletta dal popolo?[6] Come può un presidente della Repubblica eletto dal Parlamento limitare l’esercizio dei poteri di un governo “eletto dal popolo”? La stigmatizzazione come “eversive” di alcune iniziative giudiziarie o di alcune sentenze della Corte costituzionale e la critica a decisioni inoppugnabili del capo dello Stato sono frutto di una visione del sistema politico nella quale il principio di maggioranza è l’unica fonte di legittimazione ed è privo di limiti.

Una delle cause di questa deformazione della democrazia sta nel particolare bipolarismo italiano che trae la sua ragion d’essere non da una preesistente polarizzazione della società italiana, ma da una esigenza di semplificazione politica che ha brutalmente radicalizzato lo scontro perché in ciascuna delle due coalizioni si muovono forze condizionanti che rifiutano la legittimazione dell’altra.[7] Piuttosto che a modelli anglosassoni, recentemente entrati in crisi anche oltre Manica, quel tipo di bipolarismo sembra riprodurre un antico vizio italiano, quello della divisività; per la tardività della costruzione dello Stato nazionale e per la sua debolezza, nella nostra nazione ci siamo più spesso divisi che uniti: guelfi e ghibellini, Stato e papato, città e campagna, fascisti e antifascisti, comunisti e anticomunisti, filoberlusconiani e antiberlusconiani, Nord e Sud. Il nostro bipolarismo, non assistito da una comune fiducia negli stessi valori, induce a riproporre come caratteri del sistema politico la contrapposizione pregiudiziale e l’assenza di mediazione. Si tratta di difetti che esaltano lo scontro, tolgono spazio alla ragionevolezza, negano la mediazione, che è l’essenza stessa della politica.

Se una delle controparti non riconosce l’altra come legittima, il richiamo al popolo serve proprio a segnare la contrapposizione e la divisione: il popolo ha scelto A e non B e quindi B è privo di legittimazione. Pertanto richiamare la volontà del popolo come unica fonte di legittimazione serve a sottolineare anche la non legittimazione dell’avversario politico. Questo popolo appare sempre più come spettatore o tifoso, piuttosto che come razionale e riflessivo titolare della sovranità.

Il nostro bipolarismo ha dato forma giuridica e politica a un antico vizio prolungandone l’esistenza e aggravandone i difetti.

Peraltro nel corso del 2010 si sono verificate alcune novità che dovrebbero produrre un ripensamento. Nel marzo è entrata nel governo come sottosegretario all’attuazione del programma l’onorevole Santanchè, che nella campagna elettorale del 2008 si era presentata a capo di una sua lista con un programma alternativo a quello del PDL e della Lega. Successivamente, il 14 dicembre, il governo ha conquistato la fiducia della Camera per soli tre voti, con l’apporto determinante di deputati eletti nelle liste dell’opposizione. Terzo capitolo della vicenda è costituito dai reiterati inviti a entrare in maggioranza rivolti all’UDC, che si era presentata alle elezioni del 2008 in forma autonoma tanto contro PDL e Lega, quanto contro il PD. Prima di questi avvenimenti il centrodestra sosteneva l’intangibilità della maggioranza uscita dalle urne e aggiungeva che avrebbe costituito tradimento della volontà popolare ogni maggioranza diversa da quella decisa dal popolo. Ma ora che la maggioranza scelta dal popolo non c’è più per l’uscita di FLI e che il governo si sostiene grazie al voto di coloro che il popolo aveva condannato alla sconfitta, quid juris?

È difficile dire se siamo di fronte a un timido inizio di riparlamentarizzazione del sistema politico oppure a un semplice escamotage dettato dallo spirito di sopravvivenza. L’alternativa potrebbe essere sciolta dalle iniziative delle altre forze politiche.

La presidenzializzazione della forma di governo è una tendenza generale, non solo italiana, determinata dalla intensificazione delle relazioni europee e internazionali che conferiscono un peso crescente ai capi di Stato e di governo; ma in Italia ha alcuni aspetti patologici che, in assenza di contrappesi, hanno squilibrato in modo eccessivo il rapporto tra i poteri dello Stato:

a) l’attuale legge elettorale assegna ai capi dei partiti il potere di designare i componenti del Parlamento. Il capo della coalizione vincente, di qualunque colore, ha designato la gran parte dei parlamentari della maggioranza; costoro potranno essere rieletti se daranno prova di fedeltà nel lavoro parlamentare. Si attenua così fortemente la separazione tra potere esecutivo e potere legislativo e si pone nelle mani del capo dell’esecutivo gran parte del concreto potere legislativo;

b) ulteriore conseguenza della legge elettorale è la perdita della funzione di mediazione propria del Parlamento; i parlamentari, salvo rare eccezioni, traggono dal capo del loro partito la possibilità di sedere a Montecitorio o a Palazzo Madama; sono sostanzialmente privi di autonomia e tendono a ripetere nella sede parlamentare lo scontro tra i capi che si svolge sui mezzi di informazione;

c) l’indicazione del nome del candidato presidente sulla scheda elettorale, usata da tutti i candidati tranne Romano Prodi, ha creato un effetto psicologico in due direzioni: i cittadini ritengono di eleggere il presidente del Consiglio e il presidente del Consiglio ritiene di essere eletto. Sono due false rappresentazioni, ma hanno indotto una modifica del senso comune sul significato delle elezioni politiche, come se si eleggesse il governo e non il Parlamento;

d) i mezzi di comunicazione hanno un peso crescente nella formazione dell’opinione pubblica. Questa crescita è un fatto di democrazia, ma quando il talk show televisivo si concentra sullo spettacolo e non sui contenuti diventa un cattivo veicolo per la buona politica e un eccellente tramite per quella cattiva. La teatralizzazione esaspera la personalizzazione della politica e favorisce perciò la tendenza alla presidenzializzazione;

e) la crisi dei partiti politici, come comunità organizzate sulla base di procedure definite e di una comune visione del mondo, ha alimentato la personalizzazione della politica e delle sue sfide. Se l’identità dei partiti è determinata non dai ceti di riferimento né dagli obbiettivi che intendono perseguire, ma dal nome e dalle attitudini del leader, è inevitabile che la forma di governo tenda alla presidenzializzazione;

f) un motivo guida dell’azione dell’attuale presidente del Consiglio è l’autocollocazione fuori del mondo politico e dei suoi riti. A questa impostazione appartiene il vanto della riduzione dei tempi delle riunioni del Consiglio dei ministri. Sette minuti per approvare la Finanziaria 2009.[8] Quindici minuti, il 29 settembre 2010, per approvare la Decisione di finanza pubblica per il prossimo triennio, recepire due direttive comunitarie e ripristinare una trentina di disposizioni abrogate per errore dal ministro per la Semplificazione normativa.[9] Questa prassi svuota di significato le riunioni del Consiglio dei ministri, che appaiono convocate più per ratificare che per decidere, ed esalta il ruolo del capo dell’esecutivo presentato come l’unico vero decisore.

Alla esaltazione del ruolo dell’esecutivo e del suo capo ha contribuito anche la perdita da parte del Parlamento del monopolio della legislazione.

a) Nel triennio 2006-08 la percentuale di leggi di iniziativa governativa oscilla tra il 72% e il 95%; nella XVI legislatura, in corso, la percentuale è dell’85%. Il fenomeno non è solo italiano. Il governo, in quanto titolare della responsabilità del bilancio dello Stato nei confronti della Unione europea e detentore di tutti gli strumenti necessari per individuare la copertura finanziaria dei progetti di legge, ha acquisito una funzione pilota nel procedimento legislativo;[10]

b) si è intensificato il ricorso ai decreti legge che rispondono, in assenza di altri strumenti, all’esigenza del governo di dare rapida attuazione al proprio programma, agli impegni assunti in sede europea e a quelli assunti nei confronti delle Regioni. Nella XV legislatura (aprile 2006-aprile 2008) sono stati emessi 48 decreti legge; nella XVI, sino al 17 dicembre 2010 ne sono stati emessi 67. Il 90% delle decisioni di spesa negli ultimi 4 anni è stato assunto per decreto legge e nello stesso periodo il 65% circa del tempo del Parlamento è stato assorbito dall’esame delle leggi di conversione;

c) il governo ricorre sempre più spesso alla delega legislativa. Nella XIV legislatura le disposizioni di delega erano state 712. Nella XV legislatura, durata solo due anni, erano state 160. Nella legislatura in corso in 159 leggi approvate sono presenti 200 disposizioni di delega, che daranno luogo a un numero certamente superiore di decreti delegati;

d) l’Unione europea ha visto progressivamente crescere le proprie competenze legislative con parallela riduzione di quelle dei governi nazionali. Dal 2004 al 2009 gli atti comunitari adottati dalle Camere sono stati 11.846. L’attività legislativa italiana che discende dal contesto internazione e comunitario è pari a circa il 50% del totale;[11]

e) la riforma del Titolo V della Costituzione ha affidato alle Regioni quote assai rilevanti di una legislazione che sino a quel momento era di competenza nazionale. Oggi la legislazione regionale costituisce circa l’80% di tutta la produzione legislativa nazionale. Il Parlamento ha approvato 64 leggi nel 2008 e 89 leggi nel 2009; le Regioni hanno approvato 640 leggi nel 2008 e 709 leggi nel 2009.[12]

È in corso da tempo una mutazione genetica del sistema politico costituzionale. Un ruolo rilevante hanno avuto negli ultimi anni la specifica figura e le specifiche capacità dell’onorevole Berlusconi. Ma sarebbe un errore ricondurre le deformazioni denunciate interamente a fattori di carattere personale. Questi processi sono iniziati negli anni Ottanta, quando Bettino Craxi comincia la sfida alla tradizione politica e costituzionale impersonata da DC e PCI. Nel tempo la tendenza, lungi dall’affievolirsi, ha avuto nuovi interpreti e si è arricchita di nuovi argomenti. Evidentemente c’era un vuoto e quel modo di riempire il vuoto non è stato adeguatamente contrastato da nessuna risposta alternativa.

Sembra oggi mancare la consapevolezza del carattere prevalentemente oggettivo dei processi che hanno portato ai cambiamenti. La mancanza di nuove regole per disciplinare in forma democratica le esigenze sopravvenute aggrava oggettivamente il rischio di autoritarismo o di frantumazione anarchica del sistema politico.

Attraverso quali strade si può collocare il nostro sistema politico in un quadro caratterizzato da correttezza costituzionale? Non si tratta di riprendere come una giaculatoria le misure sulle quali tutti si dicono d’accordo (riduzione del numero dei parlamentari, superamento del bicameralismo paritario ecc.), perché quelle misure possono assumere significati diversi a seconda del contesto teorico all’interno del quale sono collocate. Ed è diventata insufficiente una linea guida ispirata solo alla modernizzazione e all’efficienza. Va certamente ricostruito un sistema efficiente e moderno; ma nel contempo la riforma deve ricollocare l’ordinamento all’interno dei confini della democrazia occidentale: separazione dei poteri, limiti al principio di maggioranza, effettiva responsabilità del governo di fronte al Parlamento. Tento una risposta nei limiti di questo piccolo contributo.

a) È necessaria una nuova legge elettorale, che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e favorisca la costituzione nelle urne di una maggioranza di governo;

b) il nuovo ruolo del presidente del Consiglio dei ministri va incanalato entro le corrette forme costituzionali. La fiducia potrebbe essere data al solo presidente del Consiglio. Il capo dell’esecutivo deve poter chiedere alle Camere il voto sui provvedimenti del governo in tempi certi, adeguati alla complessità della proposta, e deve poter chiedere al capo dello Stato la revoca dei ministri. Va introdotta la sfiducia costruttiva per consolidare la stabilità del governo. Il presidente del Consiglio, se richiesto da un congruo numero di deputati o senatori, dovrebbe avere l’obbligo di presentarsi in Parlamento per relazionare su quanto richiesto, per almeno due volte al mese, pena la decadenza. L’aumento del peso politico e istituzionale della figura del presidente del Consiglio e dei membri del governo rende ancora più necessaria una nuova legge sulla separazione delle funzioni pubbliche dagli interessi privati. Nel contesto delineato, un principio di questo genere dovrebbe essere fissato a livello costituzionale, così come peraltro aveva fatto la Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema;

c) va riformata la funzione legislativa delle Camere, sia alla luce delle novità indicate nel paragrafo precedente, sia per effetto del superamento del bicameralismo paritario e l’introduzione del Senato federale. Va costruito il potere del Parlamento di conoscere l’attività del governo e della pubblica amministrazione centrale al fine di sviluppare le sue funzioni di controllo anche come compensazione della perdita del monopolio della funzione legislativa. Entrambe le Camere, pertanto, dovranno disporre di raffinati strumenti di controllo sul governo, sulla finanza pubblica e sulla pubblica amministrazione. Questa trasformazione rende non più necessaria la presenza di un così alto numero di parlamentari e motiva quindi la riduzione del loro numero.

Alla riforma non dovrebbero restare estranee le amministrazioni di Camera e Senato. Hanno eccellenti servizi orientati a dare supporto all’attività legislativa. Ma se il futuro sarà prevalentemente del controllo e non della legislazione, è necessario che le strutture delle due amministrazioni si adeguino sia nelle articolazioni interne sia nei rapporti con i luoghi di ricerca esterni. Il controllo infatti, per essere effettivo, esige la disponibilità di una quantità di dati e di una qualità di analisi superiore rispetto a quanto richiesto dal supporto alla pura attività legislativa.

Più complesso è il problema del rapporto tra politica e istituzioni sottratte al principio maggioritario.

Il tema non riguarda il capo dello Stato. Per l’autorevolezza di chi oggi siede al Quirinale e per quella dei suoi immediati predecessori quella funzione ha saputo essere superiore alle polemiche, ha potuto ribadire con immediatezza il carattere delle proprie prerogative, gode di un prestigio indiscusso.

La Corte costituzionale è stata ed è tuttora oggetto di reiterati tentativi di delegittimazione e giustamente ha deciso di rispondere con il silenzio. Qualunque altro comportamento la farebbe cadere nella trappola, nella quale a volte è caduta la magistratura ordinaria, di presentarsi come una sorta di controparte, collocandosi quindi sullo stesso piano dei denigratori.

Diverse sono le questioni che riguardano le magistrature. Va garantita a tutte le magistrature l’indipendenza di status e di azione respingendo i progetti che vorrebbero condizionarle, direttamente o indirettamente. Alla indipendenza deve corrispondere una rigorosa responsabilità disciplinare. Perciò appare opportuna la costituzione di unico organo di disciplina per tutte le magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile e militare, istituito in modo da essere sottratto alle influenze corporative e da non essere condizionato da esigenze politiche. Ma è assai difficile metter mano a questa riforma senza un chiarimento di fondo.

Negli ultimi anni questi rapporti sono diventati particolarmente conflittuali. Il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di fine 2010, ha annunciato che proporrà l’istituzione di una commissione d’inchiesta bicamerale per accertare se all’interno della magistratura italiana operi un’associazione a delinquere a fini eversivi. Successivamente ha dichiarato che le decisioni della Corte costituzionale sono partigiane perché undici membri su quindici sarebbero stati «nominati dalla sinistra». Il conflitto tra autorità di governo e magistratura rientra nella fisiologia delle relazioni istituzionali. Ma quando chi impersona uno dei poteri propone una inchiesta politica nei confronti di un altro potere non perché c’è una deviazione ma per accertare se la deviazione c’è e contemporaneamente tenta di togliere credito al custode finale delle regole fondamentali della vita civile, si verifica qualcosa di più grave e più preoccupante del conflitto episodico.

Le proposte e le espressioni usate potrebbero essere il frutto della tensione di un particolare momento, che tuttavia il capo di un governo dovrebbe padroneggiare. Ma poiché le parole dei leader generano effetti nel sistema politico e nella opinione pubblica, siamo al rischio della definizione per tappe successive di un sistema politico tutto incentrato sul principio maggioritario e sulla sua esclusività attraverso la delegittimazione preventiva di istituzioni le cui decisioni sono estranee al voto.

Occorrerebbe un dibattito pubblico libero da pregiudizi sulla nostra democrazia. Questi conflitti tra poteri dello Stato possono annientare un sistema politico democratico perché ciascuna delle istituzioni in conflitto ha i mezzi per distruggere l’altro.

Il possesso di mezzi reciprocamente distruttivi per ciascuno dei poteri nei confronti dell’altro e l’assenza di un risolutore istituzionale demanda, alla fine, la risoluzione di questi conflitti tanto al dibattito pubblico quanto alla responsabilità istituzionale dei contendenti e quindi alla comune consapevolezza dei rischi connessi al protrarsi o al ripetersi dei conflitti. Perché questa consapevolezza possa farsi strada è necessario che tanto la politica quanto le diverse magistrature prendano atto del fatto che la giustizia, costituzionale, ordinaria, amministrativa, contabile, fa ormai parte integrante della governance delle democrazie contemporanee.[13] Le funzioni e i ruoli dei magistrati sono oggi non solo più complessi e diversificati rispetto al passato, ma incidono spesso e legittimamente su nodi fondamentali dell’azione politica, delle scelte amministrative, della vita dei cittadini e delle imprese. Ciò che rende oggi le magistrature parte del sistema di governo, oltre allo status di indipendenza, sono innanzitutto le tre funzioni principali che esse devono svolgere: risolvere i conflitti tra cittadini con modalità indipendenti da qualsiasi altro potere, garantire l’ordine civile, difendere la Costituzione degli abusi del legislativo e dell’esecutivo. Inoltre l’incertezza delle leggi, fenomeno oggi comune a tutte le democrazie, consegna alla magistratura il potere di fissare, con un certo margine di imprevedibilità, la regola del caso concreto.

Questa collocazione esige un supplemento di responsabilità tanto da parte della politica quanto da parte della magistratura.

La magistratura non è controparte del potere politico e la politica deve smettere di pensare a un ruolo ancillare della magistratura. Far parte della governance e sapere di doverla condividere con altri dovrebbe aumentare il senso di responsabilità istituzionale da parte di tutti gli attori. E se qualcuno degli attori dimostra di esserne sprovvisto, devono essere tutti gli altri a porre al centro la questione del rispetto tra tutte le istituzioni, che è un fondamento delle democrazie credibili. Il rispetto reciproco tra le istituzioni non appartiene al libro delle buone maniere, ma è uno dei principali fattori della affidabilità di un sistema politico. Al contrario lo scontro tra istituzioni, protratto nel tempo, può costituire la premessa per il disfacimento di quel sistema.

 

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[1] E. Kantorowicz, Federico II imperatore, citato in F. Galgano, La forza del numero e la legge della ragione, il Mulino, Bologna 2007, p. 247.

[2] In Italia, gli astenuti sono stati circa il 17% tanto nelle elezioni del 2006 quanto in quelle del 2008.

[3] È la massima del giudice Robert Jackson della Corte suprema americana in un caso del 1943, West Virginia Board of Education vs Barnette; la Corte suprema dichiarò incostituzionale l’obbligo del saluto alla bandiera imposto agli scolari di quello Stato. L’eccezione era stata sollevata da un testimone di Geova. Si veda J. W. Johnson, The Flag Salute Cases, in Historic U.S. Court Cases, Routledge, Londra 2001, p. 953.

[4] In Italia questa tendenza comincia ad affermarsi con la sentenza 7/63 della Corte costituzionale.

[5] L. Elia, La presidenzializzazione della politica. Lectio doctoralis pronunziata in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze politiche dalla Università di Torino (29 novembre 2005), disponibile su www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/speciali/elia/lectio.html; T. Poguntke, P. Web, The presidentialization of politics: a comparative study of modern democracies, Oxford University Press and European Consortium for Political Research, Oxford-New York 2005.

[6] I casi sono molti. Il più recente riguarda il ministro Bossi. Il Corriere della sera del 19 dicembre 2010 riporta un suo giudizio sulla sentenza 249/10 in materia di immigrazione: «ideologica e grave perché cancella la legge del Parlamento per fare delle scelte che farebbero le sinistre».

[7] In realtà ci sono stati almeno due tentativi di reciproca legittimazione, entrambi falliti. Il primo si deve a Massimo D’Alema che diresse la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nello spirito di costruire una reciproca legittimazione attraverso l’approvazione del testo di riforma da parte di entrambe le coalizioni. La Commissione non raggiunse il suo scopo perché l’onorevole Berlusconi, allora capo dell’opposizione, dopo aver votato entusiasticamente il testo della riforma in Commissione, si ritirò dal progetto denunciando la propria insoddisfazione per i risultati conseguiti. Il secondo tentativo si deve a Walter Veltroni che nel 2007 e poi dopo la sconfitta del 2008 tentò di avviare un dialogo sulle riforme con l’onorevole Berlusconi. Ma il tentativo non ebbe seguito.

[8] Il testo ebbe un iter parlamentare travagliato anche a causa della fretta con la quale era stato preparato.

[9] La durata media dei Consigli dei ministri tenutisi nel 2010 è stata di 63 minuti; quella dei Consigli presieduti da Romano Prodi nel 2006 è stata di 135 minuti. V. S. Rizzo, Due minuti, una decisione: è governo sprint, in “Il Corriere della sera”, 20 dicembre 2010.

[10] Questi dati e quelli successivi sono tratti da U. Zampetti, Evoluzione della legislazione e ruolo del Parlamento, relazione al Seminario di studi dell’Associazione Stampa Parlamentare, 10 maggio 2010.

[11] Anche per questo dato, come per quelli citati in precedenza, si veda Zampetti, Evoluzione della legislazione cit.

[12] Camera dei deputati, Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, a cura dell’Osservatorio sulla legislazione, tomo II, pp. 28 e sgg.

[13] R. Hirschl, Towards Juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge-Londra 2004; A. Stone Sweet, Governing with judges: constitutional politics in Europe, Oxford University Press, Oxford 2000; si veda anche L. Violante, La parte giudiziaria del sistema di governo, in “Criminalia 2009”, Edizioni ETS, Pisa 2010.