Il concreto avvio del “regionalismo differenziato” è essenziale per rivitalizzare l’esperienza autonomistica italiana, fino ad oggi improntata al carattere dell’uniformità, e non più in grado di soddisfare e tenere unite esigenze regionali fortemente diversificate. Nonostante alcuni rischi insiti nella differenziazione, che vanno sempre tenuti in debita considerazione e controllati da parte degli interpreti e degli operatori politici, l’attuazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione si presenta come un elemento di integrazione e arricchimento del sistema delineato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, riformato nel 2001.
Il contributo si muove nella prospettiva di un intervento di tipo manutentivo della riforma costituzionale del 2001. Tra le soluzioni proposte: l’eliminazione dell’attuale competenza ripartita, illustrata nell’articolo 117, comma 3 della Costituzione e l’introduzione, in sostituzione di questa, di clausole di flessibilità nell’esercizio di talune competenze legislative statali.