L'attuazione dell'articolo 116, comma 3 e il riequilibrio del regionalismo italiano

Di Eduardo Gianfrancesco Mercoledì 10 Febbraio 2010 14:26 Stampa
Il concreto avvio del “regionalismo differenziato” è essenziale per rivitalizzare l’esperienza autonomistica italiana, fino ad oggi improntata al carattere dell’uniformità, e non più in grado di soddisfare e tenere unite esigenze regionali fortemente diversificate. Nonostante alcuni rischi insiti nella differenziazione, che vanno sempre tenuti in debita considerazione e controllati da parte degli interpreti e degli operatori politici, l’attuazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione si presenta come un elemento di integrazione e arricchimento del sistema delineato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, riformato nel 2001.

Il ritorno di attualità del tema

La recente approvazione della legge 42/09, di delega al governo in materia di federalismo fiscale, e il conseguente concreto avvio del processo di attuazione delle disposizioni dell’articolo 119 della Costituzione hanno restituito attualità al tema del “regionalismo differenziato”, prefigurato nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, così come modificato nel 2001.

Appare in un certo senso naturale che ciò sia avvenuto, costituendo la definizione del quadro dell’autonomia finanziaria (nell’articolazione delle sue voci e meccanismi di entrata e uscita) una pre-condizione per poter concretamente ragionare di assunzione (e, quindi, di finanziamento) di nuove funzioni da parte delle Regioni.

Al di là della piuttosto generica e ambigua previsione dell’articolo 14 della legge 42/09 – che rinvia ad un intervento del legislatore futuro l’assegnazione delle «necessarie risorse finanziarie» per l’attribuzione di «forme e condizioni particolari di autonomia » – solo l’implementazione dei principi e criteri direttivi della legge delega appare, comunque, in grado di segnare una svolta rispetto al passato; un (recente) passato nel quale, va sottolineato, il dibattito sull’attuazione del “regionalismo differenziato” si è concentrato soprattutto in ambito scientifico.

In sede politica – se si prescinde dai tentativi di revisione costituzionale del- la XIV legislatura1 che inevitabilmente incidevano sulla distribuzione costituzionale della competenze – o si è puramente e semplicemente sorvolato sulla previsione costituzionale qui considerata (come nel caso della legge 131/03, cosiddetta legge La Loggia; legge ordinaria di adeguamento dell’ordinamento alla riforma del 2001)2 oppure si sono elaborati da parte di alcune Regioni italiane (avam)progetti, anche interessanti, di assunzioni di funzioni in base all’articolo 116, comma 33 che non hanno avuto, però, rilevante seguito, ovvero ancora, da parte statale, si è elaborato nella XV legislatura uno schema di disegno di legge recante4 disposizioni di attuazione della disposizione in esame, anche in questo caso senza apprezzabile esito ulteriore.5 Tutto sommato, poco più che “esercitazioni sul campo”, che solo grazie alla definizione del quadro delle risorse finanziarie disponibili dal sistema delle autonomie possono (si badi: possono) trasformarsi in qualcosa di più maturo e avanzato.

Lo scarso successo delle forme di differenziazione regionale prima della riforma del 2001: le Regioni ad autonomia speciale

Nell’attesa che l’attuazione della previsione costituzionale dell’articolo 116, comma 3 passi dalla potenza all’atto, occorre riflettere brevemente su come tale disposizione si inserisca nel sistema costituzionale e sul concreto modo di essere del regionalismo italiano, dal 1948 al 2001: un regionalismo – si può dire – sin dalla sua origine caratterizzato da un approccio “uniforme”, tendente a considerare gran parte delle Regioni (quelle a statuto ordinario) come un blocco unitario, provvisto delle medesime competenze legislative e amministrative, “calate dall’alto”, con un approccio che si potrebbe definire “giacobino”, a seguito di una valutazione unica e complessiva operata in sede di Assemblea costituente.6

Le stesse Regioni a statuto speciale – nelle quali doveva concentrarsi invece l’elemento di “differenziazione” rispetto al blocco unitario – non erano in grado di sottrarsi completamente a questa logica. Anche per esse la differenziazione prendeva corpo in statuti approvati con legge costituzionale statale, in una logica pur sempre “dall’alto verso il basso”,7 alla quale si è sottratto parzialmente, per ragioni legate alla priorità cronologica rispetto alla Costituzione repubblicana, il solo statuto siciliano, che, comunque, al pari degli altri è rimasto intrappolato in una interpretazione sempre restrittiva della specialità da parte del legislatore statale e della giurisprudenza costituzionale. Per tutte le Regioni speciali all’indomani della istituzione delle Regioni ordinarie è iniziata, poi, una paradossale rincorsa nei confronti di queste ultime, beneficiate, a partire dal 1977, di più generosi trasferimenti statali di funzioni e risorse.

È il caso di aggiungere che concause significative di questa linea di tendenza vanno individuate in una ricorrente mancanza di innovatività e, per così dire, di audacia delle scelte legislative, e quindi politiche, delle stesse Regioni speciali nel corso del tempo; circostanza che rimanda ad un fattore più profondo e strutturale di omogeneità tra Regioni (ordinarie e speciali) e tra queste e lo Stato, che va adeguatamente tenuto presente nella lettura dell’esperienza del primo regionalismo italiano. Si tratta di un fattore uniformante, da tempo evidenziato, 8 e che è rappresentato dal continuum tra classe politica nazionale e locale o, più precisamente, nella completa subalternità della seconda alla prima,9 tale da disinnescare preventivamente qualunque questione relativa ad un uso differenziante dell’autonomia speciale rispetto al “regionalismo dell’uniformità.10

La novità della riforma costituzionale del 2001: il ridimensionamento del modello dell’uniformità

Alla luce delle sintetiche osservazioni sin qui svolte, si comprende il forte elemento di novità che l’introduzione, nel 2001, della possibilità di forme di differenziazione delle competenze delle Regioni ordinarie ha portato nel regionalismo italiano. Si tratta di una circostanza che non è sfuggita agli studiosi che, sin da subito, ne hanno sottolineato la discontinuità rispetto alla tradizione precedente e la capacità di modificare taluni caratteri di fondo dell’esperienza autonomistica del nostro paese.11 È indubbia, al riguardo, la rottura del dogma dell’uniformità e l’ispirazione al “principio dispositivo” che ha sorretto la realizzazione del regionalismo spagnolo nella Costituzione del 1978: l’idea, cioè, che le entità territoriali non debbano essere dotate tutte delle medesime competenze ma che esse possano scegliere, almeno in parte, quelle di cui dotarsi in funzione delle esigenze di autogoverno e sviluppo delle proprie popolazioni.12

Va subito osservato, comunque, che la declinazione italiana del principio dispositivo e di differenziazione accolta nella riforma del 2001 non appare estesa fino al punto di scardinare il modello generale delineato dal Titolo V della Costituzione. Essa lo integra e lo arricchisce dal punto di vista sistematico, rispondendo ad esigenze profonde di talune Regioni italiane, ma non sembra – a chi scrive – di poter dire che una inedita “specialità diffusa”13 assurga, nell’attuale quadro costituzionale, a nuovo baricentro del sistema, frantumando il piano dei rapporti Stato-Regioni (tutte le Regioni ordinarie) che emerge dall’articolo 117, commi 2, 3 e 4.

Lo testimonia il non amplissimo quadro delle materie per le quali può essere attivato il procedimento volto a conferire «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle Regioni ordinarie:14 in primo luogo, le materie di competenza legislativa ripartita dall’articolo 117, comma 3 ove l’opportunità che si apre è soprattutto quella di correggere il rigido riparto basato sulla spesso amletica distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio, potendosi ricorrere a soluzioni anche più articolate e originali rispetto a quella del semplice “transito” delle materie di competenza ripartita dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione al comma 4 dell’articolo stesso (competenza generale- residuale).15

A queste si aggiungono un numero ristretto di materie di competenza legislativa esclusiva statale, per una delle quali (la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali») si è evidentemente tenuto conto delle perplessità riguardo la scelta un po’ tranchante del legislatore di revisione costituzionale del 2001 di procedere ad una “statalizzazione” integrale – ignorando, ad esempio, le elaborazioni scientifiche e di giurisprudenza costituzionale sul carattere composito e multilivello della tutela ambientale anteriori alla riforma stessa16 – cosicché la previsione dell’articolo 116, comma 3 appare una opportuna “variante correttiva” di una previsione costituzionale sin troppo rigida, 17 che consente anche di uscire dalle secche di un contenzioso costituzionale nel quale è difficile per gli stessi specialisti del settore orientarsi (e si tratta di una considerazione valida tanto per le materie del secondo quanto per quelle dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione).18

Rinviando alla conclusione di questo scritto alcune considerazioni più problematiche sulle altre due materie dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione oggetto di possibile differenziazione, va segnalato che contribuisce a fornire la giusta collocazione del “principio dispositivo” nella versione italiana la circostanza che gli assetti competenziali definiti attraverso la procedura delineata nell’articolo 116, comma 3 non possono dirsi intangibili da fonti di rango gerarchicamente sovraordinato e che, quindi, il legislatore costituzionale può, attraverso la procedura dell’articolo 138, rimuovere unilateralmente le devoluzioni di competenze concordate con le Regioni.19 Non si spiegherebbe, altrimenti, la scelta nell’articolo 116 della Costituzione di una forma (la legge) che, per quanto atipica e rinforzata – in forza del requisito della maggioranza assoluta di approvazione da parte delle Camere20 (atipicità) nonché della necessaria iniziativa regionale21 e del parere degli enti locali della Regione (carattere rinforzato) – appare meno intensa rispetto a quella della legge costituzionale, non a caso adottata per definire «le forme e condizioni particolari di autonomia» delle Regioni speciali.

Sembra, infine, che, sebbene in via generale nulla impedisca l’estensione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione anche alle funzioni amministrative, i vincoli costituzionali del rispetto della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza si impongano in termini non derogabili al legislatore di attuazione dell’articolo 116, comma 3, stesso, restringendo non poco il campo delle opzioni praticabili in concreto, sempre che tali principi vengano presi sul serio.22

Di qui, in conclusione, l’idea che la disposizione costituzionale in esame rappresenti un elemento innovatore e di riequilibrio di un sistema tradizionalmente squilibrato nel senso del “culto per l’uniformità”, ma che l’opzione fatta propria dal legislatore di re visione costituzionale del 2001 non sia stata quella di inserzione di un elemento di scardinamento del sistema preesistente.

La differenziazione come opportunità, se non necessità, per il regionalismo italiano

Ma perché differenziare il livello di competenze esercitabili dalle Regioni italiane? Per quali ragioni tale innovazione dovrebbe presentarsi come appetibile per talune di esse e come questa è in grado di incidere sull’equilibrio complessivo del regionalismo italiano?

Da parte di alcuni osservatori si è voluta evidenziare una potenzialità disgregatrice insita nell’istituto del regionalismo differenziato, che in nome di un “federalismo competitivo” proietterebbe verso livelli elevati di benessere le Regioni in grado di sovvenzionare i servizi aggiuntivi rientranti nelle competenze “aggiunte”, mentre abbandonerebbe al proprio destino le Regioni più povere, in primis quelle del Mezzogiorno.23

A parte la circostanza che, attraverso gli strumenti degli “interventi speciali” e delle “risorse aggiuntive” statali previsti dall’articolo 119, comma 5 della Costituzione, anche per le Regioni finanziariamente meno fortunate sarebbe possibile perseguire gli obiettivi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione,24 resta la considerazione, fondamentale per un’interpretazione costituzionalmente corretta, che la clausola di salvaguardia avverso esiti di disgregazione dell’unità socioeconomica della Repubblica è rappresentata dalla competenza esclusiva dello Stato a determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione), assistita dal potere sostituti - vo di cui all’articolo 120, comma 2 della Costituzione. La previsione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, che apre indubbiamente ad esiti di differenziazione nel godimento di primari diritti sociali,25 va sempre letta in connessione sistematica con la previsione di salvaguardia dei livelli essenziali rimessa alla competenza unificante dello Stato, ove livelli essenziali non significa livelli minimi, pur non potendo arrivare a significare, per ragioni di coerenza logica della differenziazione, livelli massimi uniformi.

Va ancora una volta ricordato, inoltre, come sia tutto sommato limitata l’incidenza del regionalismo differenziato tra le materie dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, che segnano il nucleo dell’ordinamento unitario repubblicano.

Ma al di là di tutto, si impone la considerazione che la realizzazione di un ragionevole ambito di differenziazione tra le competenze delle Regioni, non soltanto si accorda agevolmente con la logica di ogni sistema autonomistico sinceramente tale, ma rappresenta, in questo momento, una delle poche vie per rivitalizzare un sistema regionale che, nonostante la riforma costituzionale del 2001, continua ad essere alla ricerca di una propria identità.

La realizzazione di una ragionevole differenziazione – che passa necessariamente attraverso una definizione pactada, come direbbero gli spagnoli, delle ulteriori competenze, secondo il procedimento delineato dallo stesso articolo 116, comma 3 della Costituzione – è in grado di rappresentare una valvola di sfogo per le Regioni che ritengono (e sono in grado) di soddisfare esigenze ulteriori che provengono dai propri amministrati, conformemente al principio di sussidiarietà,26 rispetto a quelle sottese al modello costituzionale standard.

In connessione con la definizione di un quadro organico e trasparente delle risorse finanziarie delle Regioni, che passa attraverso il processo attuativo della legge 42/09, ciò che ne può scaturire è l’incanalamento in una direzione costruttiva delle pulsioni delle Regioni che ritengono di “poter fare di più”, fornendo un termine di confronto e sperimentazione leggibile per le altre Regioni, in termini di allocazione e uso delle risorse finanziarie disponibili e da richiedere, oltre che un criterio di valutazione della responsabilità delle classi politiche locali.27 Si tratta forse di una necessità, più che di una opportunità, di fronte ad un regionalismo dell’uniformità, che tende ad identificarsi con “quello che può essere affrontato, senza troppo rischio nelle Regioni, diciamo così, di coda”28 e che rischia di non rappresentare e non contenere più al suo interno situazioni e aspirazioni profondamente differenziate.

Alcuni rischi del regionalismo differenziato

Non si può nascondere che il regionalismo differenziato possa essere anche utilizzato come una leva per disgregare l’unità dell’ordinamento e, mediatamente, l’unità politica della Repubblica.

Si tratta di una possibilità forse non completamente astratta, se si considerano taluni caratteri dell’esperienza politica italiana recente (frutto anche del regionalismo dell’uniformità, si potrebbe aggiungere).

Sotto questo punto di vista, qualche preoccupazione possono offrire alcune delle voci di competenza legislativa esclusiva statale oggetto di possibile differenziazione, nonostante l’ispirazione tutto sommato cauta del legislatore costituzionale del 2001. La possibilità di differenziare su base regionale le «norme generali sull’istruzione », oltre alla materia «istruzione» contenuta nell’articolo 117, comma 3 della Costituzione, può suscitare preoccupazione, trattandosi di uno degli elementi di maggiore rilievo per la costruzione di una coscienza nazionale unitaria nelle giovani generazioni. Presenta delle incognite anche la differenziabilità della disciplina in tema di «organizzazione della giustizia di pace », con riferimento ai possibili margini di intervento del legislatore regionale nell’ordinamento giudiziario.29 In entrambi i casi, occorre prendere atto delle scelte del legislatore di revisione costituzionale. Si può comunque, da un lato, far leva su interpretazioni sistematiche delle previsioni appena menzionate che ne scongiurino le potenzialità dissociative: nel caso della giustizia di pace, più facilmente, individuando nei servizi amministrativi strumentali (e, quindi, separati) rispetto allo svolgimento della funzione giurisdizionale da parte dei giudici di pace un proficuo campo di intervento del legislatore regionale. Nel caso dell’istruzione, facendo leva sull’opportunità di un superamento della distinzione tra «norme generali sull’istruzione » e «istruzione» per una considerazione unitaria della materia che faccia salva, nella forma di livelli essenziali delle prestazioni, programmi in grado di assicurare una essenziale formazione comune nelle diver se parti del paese; essenziale anche per assicurare la libertà di circolazione delle persone tra le Regioni e di esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale ex articolo 120, comma 1 della Costituzione. Al di là delle operazioni ermeneutiche, la prima garanzia resta, comunque, il procedimento di approvazione della legge di attribuzione delle forme e condizioni ulteriori di autonomia: la necessaria approvazione da parte del Parlamento con legge30 costituisce il naturale banco di prova delle ipotesi di differenziazioni e il punto di arresto, si può aggiungere, di eventuali tentativi di “differenziazione disgregante”. È solo il caso di aggiungere che nell’ipotesi di una differenziazione della composizione della seconda Camera (nel senso dell’istituzione di una Camera di rappresentanza regionale ovvero anche nella più riduttiva ipotesi di attuazione della previsione dell’articolo 11 della legge costituzionale 3/01), la valutazione si arricchirebbe di una componente ulteriore: il giudizio politico sulla richiesta di differenziazione includerebbe la valutazione dell’intero sistema delle autonomie regionali (o meglio di suoi rappresentanti) sulla richiesta di alcune di esse,31 arricchendo, si può sostenere, l’ampiezza della valutazione stessa e radicandola nella sede privilegiata del procedimento parlamentare, rispetto ad un sistema delle conferenze (tra esecutivi: quello statale e quello delle Regioni complessivamente considerate) che l’attuazione del regionalismo differenziato sembra in grado di scalzare dal centro della scena dei rapporti Stato- Regioni.


[1] Cfr. AS 1187 (cosiddetto disegno di legge sulla devolution) e AS 2544 (la riforma organica della Parte II della Costituzione, la quale, come è noto, non è stata approvata dal corpo elettorale in occasione del referendum confermativo richiesto ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione).

[2] Come evidenziato da E. De Marco, Il regionalismo differenziato, in B. Caravita (a cura di), I processi di attuazione del federalismo in Italia, Giuffrè, Milano 2004, p. 411.

[3] Sui quali cfr. l’analisi di L. Violini, Le proposte di attuazione dell’articolo 116, III comma, in “Le Regioni”, 2/2007, pp. 199 e sgg.

[4] Riportato in “Le Istituzioni del Federalismo”, 2008, pp. 19 e sgg.

[5] Nella presente XVI legislatura si segnala comunque il progetto di legge AC 1368, a prima firma Lanzillotta.

[6] Sui caratteri generali del disegno costituzionale delle autonomie regionali, tra scelte compiute e margini di indeterminatezza, cfr. A. D’Atena, Regione (in generale), ora in D’Atena, Costituzione e Regioni. Studi, Giuffrè, Milano 1991, pp. 15 e sgg.

[7] Solo parzialmente temperata dalle previsioni della legge costituzionale 2/01, le quali, come è noto, contemplano l’obbligatorio parere del consiglio regionale sui progetti di modificazione degli statuti di iniziativa parlamentare o governativa, nonché la sottrazione al referendum nazionale delle modificazioni approvate. Per un bilancio dell’esperienza statutaria speciale, cfr. D’Atena, La parabola delle autonomie speciali, ora in D’Atena, op. cit., pp. 381 e sgg.

[8] A partire dallo studio di C. Palazzoli, Partis politiques et régions autonomes, in G. Maranini (a cura di), La Regione e il governo locale, Edizioni di Comunità, Milano 1965, pp. 312 e sgg. Per alcune interessanti considerazioni sulle connessioni tra sistema attuale dei partiti e forma regionale dello Stato, cfr. R. Bifulco, Il regionalismo tra processi federali e sistema dei partiti, in “Italianieuropei”, 3/2009.

[9] Considerazioni a parte si devono fare per l’esperienza dell’Alto Adige, non a caso più difficilmente riconducibile al trend generale sopra descritto.

[10] Per usare l’espressione di F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo e i modelli, in “Le Regioni”, 2/1995, pp. 255 e sgg., alle cui acute considerazioni si rinvia. Cfr. anche C. Pinelli, Del culto per l’uniformità in Italia. Il caso della finanza regionale, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. 2, CEDAM, Padova 1995.

[11] Cfr., tra i primi commentatori, F. Palermo, Il regionalismo differenziato, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, 2a edizione, Giappichelli, Torino 2003, p. 55, il quale evidenzia le differenze del modello italiano rispetto ai federalismi asimmetrici (pp. 60 e sgg.).

[12] Cfr. in particolare l’articolo 149, comma 3 della Costituzione del 1978. Per il richiamo all’esperienza spagnola nell’ispirazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, cfr., tra gli altri, F. Salmoni, Forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni ordinarie e nuove specialità, in A. Ferrara, G. M. Salerno (a cura di), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, Giuffrè, Milano 2003, pp. 301 e sgg. Il confronto tra linee evolutive dell’ordinamento autonomistico italiano e spagnolo si fa sempre più frequente nella riflessione scientifica dei due paesi. Cfr., recentemente, E. Griglio, Principio unitario e neo-policentrismo. Le esperienze italiana e spagnola a confronto, CEDAM, Padova 2009; A. Mastromarino, J. M. Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Giuffrè, Milano 2009; J. M. Castellà Andreu, M. Olivetti (a cura di), Nuevos Estatutos y reforma del Estado. Las experiencias de España e Italia a debate, Atelier, Barcellona 2009.

[13] Per usare l’espressione di A. Ruggeri, Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in “Nuove autonomie”, 6/2000, pp. 845 e sgg.; Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in “Le Istituzioni del Federalismo”, 1/2008 e in Ruggeri, “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi dell’anno 2008, vol. 12, Giappichelli, Torino 2009, p. 158. Anche valorizzando le disposizioni costituzionali espressive di un favor per la differenziazione (articolo 117, commi 4, 5 e 8, articolo 118, commi 1 e 3, articolo 119, comma 5, articolo 122 e articolo 123) richiamate da A. Poggi, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?, in Mastromarino, Castellà Andreu (a cura di), op. cit., pp. 27 e sgg., le conclusioni esposte nel testo non sembrano, a parere di chi scrive, destinate a cambiare.

[14] Argomenti fondati sull’interpretazione letterale dell’articolo 116 della Costituzione, nella successione dei vari commi, nonché l’esigenza di tener ferma la rigidità degli statuti costituzionali inducono a ritenere non estensibile alle Regioni speciali il meccanismo dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione né direttamente, né come effetto riflesso dell’applicazione della clausola dell’articolo 10 della legge costituzionale 3/01. Il punto è tuttavia controverso in dottrina: a favore dell’interpretazione qui sostenuta, Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale cit., p. 174; contra, M. Cecchetti, da ultimo in Attualità e prospettive della “specialità” regionale alla luce del “regionalismo differenziato” come principio di sistema, in “federalismi.it”, 23/2008, e ivi riferimenti alle diverse posizioni degli studiosi italiani sul punto.

[15] Come osserva Cecchetti, op. cit., p. 14. Per un’osservazione simile, cfr. Poggi, op. cit., p. 51. Potendosi, a mero titolo di esempio, ipotizzare forme di concorso maggiormente flessibile tra legislazione statale e regionale, sul modello della competenza concorrente (autentica) dei federalismi mitteleuropei, anche nelle varianti introdotte con la revisione costituzionale tedesca del 2006.

[16] Cfr., per tutte, la sentenza 151/1986 e la sentenza 183/1987. Nella riflessione scientifica, per la messa a fuoco del carattere composito della nozione di ambiente, il riferimento d’obbligo è a M. S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1/1973.

[17] Come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 407/2002. Un orientamento più restrittivo si è manifestato, invece, nella stessa giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza 367/2007.

[18] In questo senso si diverge dal suggerimento di R. Bin, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in “Le Istituzioni del Federalismo”, 1/2008, pp. 9 e sgg., che invita a verificare in via prioritaria il significato concreto, nella prassi legislativa e della giurisprudenza costituzionale, delle materie richiamate dall’articolo 116, comma 3 della Costituzione, prima di attivare processi di ridislocazione competenziale. Come evidenziato da Violini, Regionalismo differenziato e utilizzazione dell’art. 116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti sociali), in “Le Istituzioni del Federalismo”, 1/2008, p. 91, l’attuazione del regionalismo differenziato può servire proprio a cercare di impostare su basi diverse il rapporto Stato-Regioni nelle suddette materie. Sul punto, cfr. anche i rilievi mossi alla tesi di Bin da Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale cit., pp. 153 e sgg. Si deve aggiungere, tuttavia, che, anche a muoversi in questa ipotesi, nulla impedisce alla Corte costituzionale di resecare i nuovi assetti competenziali ricorrendo alle competenze trasversali, mentre forse potrebbe avanzarsi qualche dubbio sull’utilizzabilità della chiamata in sussidiarietà rispetto a materie bilateralmente definite come quelle in esame.

[19] In senso contrario a quanto si sostiene nel testo, cfr. Cecchetti, op. cit., p. 6. A favore della abrogabilità “secca” con legge costituzionale “unilaterale”, Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Giappichelli, Torino 2005, p. 139. Di questo autore non si condivide, invece, l’ammissione della possibilità di “recesso unilaterale”, “anche a mezzo di procedure non solenni” dall’intesa, purché ciò sia stato concordato in sede di stipula dell’intesa posta alla base della legge di differenziazione (così Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale cit., p. 170), e ciò per l’indisponibilità per le parti (Regione e Stato) della fonte disciplinata dall’articolo 116, comma 3 potendo le stesse soltanto procedere ad una rimozione con un contrarius actus che segua lo stesso procedimento ovvero, al più, stabilire un termine temporale di cessazione dell’efficacia della disposizione.

[20] Anche se nella vigenza del presente sistema elettorale il requisito in questione può assumere un significato rilevante all’interno del solo Senato della Repubblica, per i possibili imprevedibili effetti del computo del premio di maggioranza su scala regionale.

[21] Da intendere come necessario coinvolgimento dei consigli regionali, se non altro per le inevitabili ripercussioni dell’ampliamento delle competenze sulla legislazione regionale, quand’anche tale ampliamento si limitasse a nuove attribuzioni amministrative. In assenza di disposizioni statutarie al riguardo, questo risultato può essere raggiunto in via di interpretazione sistematica della Costituzione, ritenendo che «l’iniziativa regionale» dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione debba assumere la forma di un disegno di legge di iniziativa regionale, che l’articolo 121, comma 2 della Costituzione assegna appunto al consiglio regionale.

[22] Cfr., sul punto, le osservazioni di Cecchetti, op. cit., p. 15, che scrive di «un’applicazione “personalizzata”» dei principi dell’articolo 118, comma 1 della Costituzione.

[23] Cfr. A. Anzon Demmig, Quale “regionalismo differenziato”?, in “Le Istituzioni del Federalismo”, 1/2008, pp. 51 e sgg.

[24] A questo proposito sembra, anzi, necessaria una lettura restrittiva della disposizione in questione da parte delle leggi statali di definizione di tali “interventi speciali” e “risorse aggiuntive” richiamati dal già ricordato articolo 14 della legge 42/09, se si vogliono evitare rincorse emulative a livellare al rialzo le competenze regionali ottenibili ex articolo 116, comma 3 che farebbero perdere di senso l’intera operazione.

[25] Basti pensare al diritto alla salute oppure a quello all’istruzione.

[26] Per una sottolineatura di questo aspetto, cfr. L. Antonini, Metodo della differenziazione versus metodo dell’uniformità, in Mastromarino, Castellà Andreu (a cura di), op. cit., p. 6.

[27] Cfr. sul punto, Antonini, op. cit., p. 13. Sull’effetto di trascinamento nei confronti di altre Regioni che potrebbe derivare dall’attuazione dell’istituto in esame, cfr. anche Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale cit., p. 157.

[28] Come scrive Trimarchi Banfi, Il regionalismo e i modelli cit., p. 257.

[29] Sui caratteri della giurisdizione in relazione all’articolazione territoriale dello Stato italiano, si rinvia a E. Gianfrancesco, Le Regioni italiane e la giurisdizione, in “Teoria del diritto e dello Stato”, 2006 e in AA.VV., Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Abruzzo, Giuffrè, Milano 2007. Disponibile anche su www.issirfa.cnr.it/3217,908.html. Più in generale, cfr. F. G. Pizzetti, Il giudice nell’ordinamento complesso, Giuffrè, Milano 2003.

[30] Sul limite rappresentato dal requisito della maggioranza assoluta, cfr., comunque, supra, nota 20.

[31] Lascia perplessa l’ipotesi di stipulare intese plurime, o meglio collettive, con una pluralità di Regioni. L’attuazione del modello dell’articolo 116, comma 3 sembra implicare, come scenario per così dire naturale, rapporti bilaterali tra Stato e Regione “differenziantesi”, fermo restando, ovviamente, il reciproco confronto tra le diverse esperienze. Ciò che sembra comunque doversi mantenere è l’autonomia formale della legge di approvazione dell’intesa, riferita alle singole Regioni.