insegna Diritto amministrativo all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Nonostante il tentativo di riunificare la disciplina in materia di gestione delle acque al fine di ricordurne il governo al sistema dei poteri regionali e locali, la frammentarietà delle competenze amministrative, distribuite tra una miriade di enti pubblici che operano senza un coordinamento delle azioni e delle funzioni esecutive, produce l’inefficacia dell’azione di prevenzione e di tutela rispetto al dissesto idrogeologico. A quando un intervento legislativo che disciplini un effettivo sistema di governance della prevenzione del rischio idraulico fuori dalle emergenze?
Tra i mutamenti che hanno coinvolto l’ordinamento urbanistico vi è la figura dell’“accordo in funzione urbanistica” introdotto dall’articolo 11 della legge 241/1990. Si tratta della maggiore innovazione nel settore, poiché l’urbanistica da “autoritativa” diviene “contrattata”. Alcuni aspetti, tra i quali, in primis, la “riconversione urbana”, sono alla base di questa svolta legislativa. Tuttavia, bisogna porre attenzione a che interesse pubblico e interesse privato mantengano un equilibrio adeguato.